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La mediazione è un metodo alternativo alla tutela giudiziale che consente di risolvere le controversie in tempi più rapidi e con costi più contenuti. E' un procedimento informale in cui il mediatore si impegna a definire la vertenza mediante un accordo negoziato tra le parti che devono essere assistite dai rispettivi legali.
La Riforma Cartabia ha ampliato l'ambito delle materie soggette alla mediazione obbligatoria, che, pertanto, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle seguenti materie:
condominio;
diritti reali;
divisione e successioni ereditarie;
patti di famiglia;
locazione, comodato e affitto di aziende;
risarcimento del dano derivante da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità;
contratti assicurativi, bancari e finanziari;
contratti di associazione in partecipazione;
contratti di consorzio;
contratti di franchising;
contratti d'opera;
contratti di rete;
contratti di somministrazione;
contratti di subfornitura;
società di persone.
In seguito alla Riforma Cartabia, la durata del procedimento di mediazione è prevista in tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi su accordo delle parti.
Sin dal primo incontro successivo alla presentazione della domanda, vi sarà l'apertura del procedimento di mediazione e il versamento di un'indennità in favore dell'organismo di mediazione prescelto.
Le parti devono partecipare personalmente alla mediazione ma, qualora ricorrano gravi motivi, possono nominare una persona che li rappresenti, purchè sia a conoscenza dei fatti e munito dei poteri per comporre la controversia.
Per divenire erede occorre accettare l'eredità, puramente o con beneficio di inventario.
L'accettazione pura comporta la confusione del patrimonio dell'erede con quello ereditato dal de cuius e può essere: tacita, ovvero compiuta per atti concludenti che manifestano esteriormente la volontà di divenire erede; espressa, cioè realizzata mediante dichiarazione scritta.
L'accettazione con beneficio di inventario, invece, mantiene il patrimonio dell'erede distinto da quello ereditato dal de cuius e richiede il compimento di determinate formalità e di precisi termini.
I minori, gli interdetti e gli inabilitati devono accettare l'eredità con beneficio di inventario.
Per ottenere questa prestazione occorre presentare all'Inps un certificato medico redatto dal proprio medico curante e la domanda amministrativa per l'accertamento o l'aggravamento dell'invalidità civile. Effettuata la visita medica presso la competente Commissione medica, viene emesso un Verbale contenente l'esito della valutazione espressa dalla Commissione (accoglimento o rigetto dell'istanza).
Qualora la richiesta sia stata rifettata, è possibile rivolgersi a un legale per valutare l'impugnazione giudiziale del verbale dell'Inps entro il termine di sei mesi dalla ricezione dello stesso.
L'indennità di accompagnamento viene erogata:
Per ottenere tale prestazione è necessario possedere una residenza stabile e abituale sul territorio italiano. La misura non è subordinata a limiti di reddito, nè a limiti di età.
Per l'anno 2024 l'importo dell'indennità ammontava a 531,76 euro. E' erogato per dodici mensilità ed è esente da Irpef.
Ai sensi dell'art. 9 della Legge 898/1970 (Legge sul divorzio) il coniuge superstite divorziato può percepire la reversibilità dell'ex coniuge defunto quando:
Il coniuge superstite, dunque, può percepire la reversibilità soltanto a condizione che nella sentenza di divorzio gli sia stato riconosciuto il diritto ad ottenere l'assegno divorzile dal coniuge defunto e tale diritto in seguito non sia stato revocato.
In tale ultimo caso, infatti, il coniuge superstite non potrà beneficiare della reversibilità.
La Corte di Cassazione ha sempre sostenuto che la pensione di reversibilità dovesse essere riconosciuto al coniuge separato a prescindere dal titolo della separazione (con o senza addebito).
L'Inps, tuttavia, si è uniformato all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sono con la Circolare n. 19/2022, riconoscendo la reversibilità anche al coniuge separato con addebito e quindi anche nel caso in cui il coniuge superstite non percepiva un assegno di mantenimento o gli alimenti dal coniuge defunto.
Il diritto alla reversibilità si prescrive decorsi dieci anni dal decesso della persona. Pertanto, decorso tale termine, i ratei di pensione non riscossi cadono in prescrizione.
In caso di dubbi in ordine alla spettanza della pensione di reversibilità è sempre meglio rivolgersi a un legale.
Il testamento olografo è lo strumento più semplice e immediato per dichiarare le proprie ultime volontà e disporre dei propri beni per il tempo in cui si avrà cessato di vivere. La sua redazione non richiede formule sacramentali ma deve essere redatto, datato e sottoscritto dal testatore.
Tre elementi sono infatti fondamentali:
La precisione e la chiarezza nella redazione del testamento olografo sono indispensabili per evitare problemi interpretativi e scongiurare la presenza di vizi che ne comportino l'invalidità. E' pertanto consigliabile richiedere l'assistenza di un professionista nella stesura del testamento olografo.
La Legge n. 118/1971 ha introdotto per i minori delle misure di sostegno alla disabilità, tra le quali l’indennità di accompagnamento, senza previsione di limiti di età o di reddito.
I requisiti sanitari in forza dei quali può essere riconosciuta l’indennità di accompagnamento in favore dei minori sono: a) l’impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore; b) l’incapacità a compiere i comuni atti della vita quotidiana.
I due requisiti possono sussistere in via alternativa tra loro.
Per quanto riguarda il secondo requisito, viene integrato non solo dall’incapacità del minore di compiere autonomamente gli elementari atti della vita quotidiana (per esempio nutrirsi, vestirsi, camminare, lavarsi ecc..) ma anche quando il minore è incapace di intendere l’importanza e la portata degli atti che compie. In sostanza, l’indennità di accompagnamento deve essere riconosciuta quando il minore può costituire un pericolo per sé e per gli altri e, dunque, per garantirgli la necessaria assistenza al fine di salvaguardare la sua condizione psico-fisica.
L’indennità di accompagnamento è alternativa all’indennità di frequenza e viene corrisposta per dodici mensilità. Al compimento della maggiore età continuerà ad essere erogata se ricorrono ancora le precedenti condizioni.
Per richiedere tale sussidio occorre presentare apposita domanda all’Inps, corredata da certificato medico in cui vengono indicate le patologie che affliggono il minore, partecipare alla visita medica presso l’Inps e attendere il Verbale di invalidità. Qualora sussistano i presupposti, è possibile impugnare il Verbale di invalidità entro sei mesi dalla ricezione dello stesso innanzi alla competente autorità giudiziaria.
Qualora la Commissione medica non riconoscesse il diritto del minore a beneficiare dell’indennità di accompagnamento, si potrà valutare l’impugnazione del verbale innanzi all’autorità giudiziaria entro sei mesi dalla ricezione dello stesso.
L’indennità di frequenza, attualmente pari a 333,33 euro mensili, è un beneficio riconosciuto ai minori affetti da disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) a partire dalla scuola materna, quale sostegno economico alle famiglie che devono affrontare spese per garantire al minore la frequenza di scuole pubbliche o private o di centri riabilitativi.
L’indennità di frequenza viene riconosciuta ai minori “con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” (Legge 289/90), a condizione che non abbiano un reddito annuale superiore a 5.725,25 euro.
E’ bene evidenziare che la diagnosi di DSA non garantisce necessariamente il riconoscimento dell’indennità di frequenza che viene attribuito soltanto quando tali patologie provocano al minore una significativa e permanente compromissione a livello scolastico ed emotivo.
Tale beneficio viene erogato per nove mensilità ma può essere erogato per dodici mensilità qualora il minore frequenti centri specialistici durante i mesi estivi.
Per ottenere l’indennità di frequenza è necessario presentare domanda all’Inps e sottoporsi alla visita medica comunicata dalla Asl. Qualora la richiesta venga respinta, se ricorrono i presupposti, è possibile impugnare il Verbale di invalidità civile innanzi all’autorità giudiziaria entro sei mesi dalla ricezione dello stesso.
Nella separazione consensuale i coniugi possono concordare direttamente le condizioni della separazione che potranno essere validate ad esito del controllo svolto dal Tribunale (c.d. omologazione).
Le condizioni raggiunte potranno essere successivamente modificate soltanto per fatti sopravvenuti, successivi all’omologazione dell’accordo.
Una volta depositato il Ricorso introduttivo innanzi al Tribunale territorialmente competente, viene fissata un’udienza alla quale i coniugi devono partecipare personalmente. In tale occasione, il Giudice, tentata senza esito la conciliazione tra i coniugi, prende atto della volontà dei medesimi di addivenire alla separazione alle condizioni concordate.
Il procedimento può essere semplificato, sostituendo all’udienza il deposito di note scritte nelle quali i coniugi devono dichiarare di non volersi riconciliare.
Rispetto alla separazione giudiziale, quella consensuale presenta tempi più ristretti e costi più contenuti e soprattutto consente ai coniugi di predisporre una regolamentazione conforme alle loro esigenze, anche di carattere patrimoniale.
Nel procedimento di separazione i coniugi devono farsi assistere da un legale che possono anche scegliere di comune accordo affinché li rappresenti entrambi.
L’amministratore di sostegno è una figura prevista dal nostro ordinamento giuridico con il compito di assistere e rappresentare una persona che, a causa di una menomazione fisica o di un’infermità o di una menomazione psichica, anche di natura temporanea, si trovi nell’impossibilità di far fronte ai propri bisogni o interessi.
Il beneficiario conserva la piena capacità di agire relativamente agli atti per i quali non è stata prevista l’assistenza o la rappresentanza dell’amministratore di sostegno.
L’amministratore di sostegno viene nominato con decreto dal Giudice Tutelare del Tribunale in cui il beneficiario è residente. Successivamente alla nomina e al giuramento, l’amministratore di sostegno avrà il compito di assistere e rappresentare il beneficiario nel compimento degli atti previsti nel decreto di nomina.
L’applicazione di questo strumento di tutela può essere chiesto: dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente; dai parenti entro il quarto grado del beneficiario (genitori, figli, fratelli e sorelle, nonni, nipoti, bisnonni, zii, prozii, pronipoti); dagli affini entro il secondo grado del beneficiario (genitori del coniuge e i suoi fratelli e sorelle); dal tutore o dal curatore del beneficiario; dal pubblico ministero.
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