La mediazione obbligatoria

La mediazione obbligatoria

La mediazione è un metodo alternativo alla tutela giudiziale che consente di risolvere le controversie in tempi più rapidi e con costi più contenuti. E' un procedimento informale in cui il mediatore si impegna a definire la vertenza mediante un accordo negoziato tra le parti che devono essere assistite dai rispettivi legali.

La Riforma Cartabia ha ampliato l'ambito delle materie soggette alla mediazione obbligatoria, che, pertanto, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle seguenti materie:

condominio;

diritti reali;

divisione e successioni ereditarie;

patti di famiglia;

locazione, comodato e affitto di aziende;

risarcimento del dano derivante da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità;

contratti assicurativi, bancari e finanziari;

contratti di associazione in partecipazione;

contratti di consorzio;

contratti di franchising;

contratti d'opera;

contratti di rete;

contratti di somministrazione;

contratti di subfornitura;

società di persone.

In seguito alla Riforma Cartabia, la durata del procedimento di mediazione è prevista in tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi su accordo delle parti.

Sin dal primo incontro successivo alla presentazione della domanda, vi sarà l'apertura del procedimento di mediazione e il versamento di un'indennità in favore dell'organismo di mediazione prescelto.

Le parti devono partecipare personalmente alla mediazione ma, qualora ricorrano gravi motivi, possono nominare una persona che li rappresenti, purchè sia a conoscenza dei fatti e munito dei poteri per comporre la controversia.

Campo obbligatorio
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