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Oppure richiedi un appuntamento presso lo studio di Albizzate, in Via Modigliani, 6, o di Varese, presso ANMIC – Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, Via Rainoldi, 5.
La Corte di Cassazione ha sempre sostenuto che la pensione di reversibilità dovesse essere riconosciuto al coniuge separato a prescindere dal titolo della separazione (con o senza addebito).
L'Inps, tuttavia, si è uniformato all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sono con la Circolare n. 19/2022, riconoscendo la reversibilità anche al coniuge separato con addebito e quindi anche nel caso in cui il coniuge superstite non percepiva un assegno di mantenimento o gli alimenti dal coniuge defunto.
Il diritto alla reversibilità si prescrive decorsi dieci anni dal decesso della persona. Pertanto, decorso tale termine, i ratei di pensione non riscossi cadono in prescrizione.
In caso di dubbi in ordine alla spettanza della pensione di reversibilità è sempre meglio rivolgersi a un legale.
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