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Oppure richiedi un appuntamento presso lo studio di Albizzate, in Via Modigliani, 6, o di Varese, presso ANMIC – Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, Via Rainoldi, 5.
L’amministratore di sostegno è una figura prevista dal nostro ordinamento giuridico con il compito di assistere e rappresentare una persona che, a causa di una menomazione fisica o di un’infermità o di una menomazione psichica, anche di natura temporanea, si trovi nell’impossibilità di far fronte ai propri bisogni o interessi.
Il beneficiario conserva la piena capacità di agire relativamente agli atti per i quali non è stata prevista l’assistenza o la rappresentanza dell’amministratore di sostegno.
L’amministratore di sostegno viene nominato con decreto dal Giudice Tutelare del Tribunale in cui il beneficiario è residente. Successivamente alla nomina e al giuramento, l’amministratore di sostegno avrà il compito di assistere e rappresentare il beneficiario nel compimento degli atti previsti nel decreto di nomina.
L’applicazione di questo strumento di tutela può essere chiesto: dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente; dai parenti entro il quarto grado del beneficiario (genitori, figli, fratelli e sorelle, nonni, nipoti, bisnonni, zii, prozii, pronipoti); dagli affini entro il secondo grado del beneficiario (genitori del coniuge e i suoi fratelli e sorelle); dal tutore o dal curatore del beneficiario; dal pubblico ministero.
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